Come fare per...


Comunicazioni rilasciate ai sensi dell’art. 335 c.p.p.
Informazioni Generali

La comunicazione delle iscrizioni al Registro Generale delle notizie di reato consente di sapere se il proprio nome risulta iscritto in qualità di indagato o di persona offesa.
Finché il procedimento è in fase di indagine, (art. 335, comma 3, e 110 bis Disp.Att., codice procedura penale), è possibile sapere:

  1. il numero di iscrizione al Registro Generale delle notizie di reato;
  2. il nome del magistrato titolare delle indagini;
  3. il nome dell’indagato o della persona offesa;
  4. il reato per il quale si svolgono le indagini;
  5. la data del fatto.

Occorre presentare una richiesta compilando l'apposito modulo ed attendere la risposta, che normalmente si ottiene in media entro dieci – quindici giorni.

Per gli utenti privati la richiesta deve essere presentata e ritirata personalmente presso lo sportello dell'Ufficio Ricezione atti - Palazzo di giustizia piano terzo, stanza 3.37.

Per i difensori è possibile la presentazione anche a mezzo PEC all'indirizzo ricezioneatti.procura.arezzo@giustiziacert.it 

La comunicazione delle eventuali iscrizioni è subordinata all’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero titolare delle indagini, che può o meno autorizzare, in relazione alle necessità investigative.
Non è possibile stabilire un termine massimo o minimo entro il quale ottenere la comunicazione perché l’autorizzazione può essere data solo dal titolare delle indagini, quindi potrebbe accadere di dover attendere più tempo. Questo tipo di comunicazione, pertanto, non può essere richiesta con urgenza.

L’ufficio risponde con una attestazione di segreteria che indica se vi siano o meno, “iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Nell’attestazione non compaiono le iscrizioni per le quali sia già terminata la fase delle indagini preliminari (con richiesta di definizione rinvio o citazione a giudizio, decreto penale,  provvedimento archiviazione) o gli atti siano stati trasferiti ad altro ufficio per competenza. In questi ultimi casi l’attestazione reciterà: “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

L’attestazione è gratuita.